Riforma fiscale

N1 NUOVE ALIQUOTE IRPEF A DECORRERE DAL 2024

A decorrere dal periodo d’imposta 2024 vengono ridotti gli scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche:


Aliquote in vigore fino al 31/12/2023

Reddito Aliquote Irpef 

Fino a 15.000 € – 23%

Da 15.000,01 € a 28.000 € – 25%

Da 28.000,01 € a 50.000 € – 35%

Oltre 50.000 € – 43%


Aliquote in vigore dal 01/01/2024

Reddito Aliquote Irpef

Fino a 28.000 € – 23%

Da 28.000,01 € a 50.000 € – 35%

Oltre 50.000,01 € – 43%


Al fine della determinazione degli acconti per i periodi d’imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo prece-dente, quella che si sarebbe determinata senza applicare le nuove aliquote


N2 DETASSAZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore ad euro 50.000, viene previsto, per il 2024, un taglio delle detrazioni di 260 euro. Questa disposizione trova applicazione per le seguenti tipologie di detrazione:


– Oneri detraibili al 19% ai sensi dell’articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi, ad eccezione delle spese sanitarie;

– Erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche;

– Erogazioni liberali a favore dei partiti politici;

– Erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore;

– Premi di assicurazione per rischio di eventi calamitosi.


Viene previsto un ampliamento fino a 8.500 della soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente, parifican-dola in questo modo a quella in vigore per le pensioni.


N3 INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, viene prevista per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023, ai fini della determinazione del reddito, una maggiorazione del 20% del costo imponibile del personale di nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato.


Ai fini della determinazione degli acconti d’imposta per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e 2025 non si tiene conto della presente disposizione.


N4 PLUSVALENZE AREE EDIFICABILI OTTENUTE IN DONAZIONE

È stato modificato il criterio per la determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione di aree fabbricabili ottenute in donazione.

In particolare, a decorrere dal 2024, ai fini del calcolo della plusvalenza, qualora la proprietà di tali aree sia stata ottenuta per effetto di donazione si assume in ogni caso, come prezzo di acquisto, quello pagato dal donante (e non il valore di donazione).


Nel caso in cui il terreno sia stato acquisito a titolo gratuito, il costo di acquisto è determinato in base al valore dichiarato ai fini delle imposte di successione o donazione, aumentato di ogni altro costo successivo inerente.


N5 MODIFICA DEI TERMINI PER L’INVIO DEL MODELLO UNICO

Viene anticipato il termine di trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi. L’Unico 2024 dovrà essere infatti tra-smesso entro il 30 settembre (o entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio se quest’ultimo non coincide con l’anno solare) e non più entro il 30 novembre.


Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni rela-tive al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31/12/2023 scade successivamente al 02/05/2024, continuano ad applicarsi i termini di presentazioni vigenti anteriormente alla Legge di riforma.


N6 MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO RATEALE

Viene ammessa la facoltà per i contribuenti titolari di posizione assicurativa presso una delle gestioni INPS di procedere al versamento rateale del saldo d’imposta (a partire dal versamento del saldo del periodo d’imposta in corso al 31/12/2023) per comportamento concludente, senza quindi esercitare l’opzione.


Le rate dovranno essere versate entro il 16 di ciascun mese da luglio a dicembre.


N7 LIQUIDAZIONE IVA MENSILE/TRIMESTRALE

A decorrere dal 2024, viene incrementato a 100 euro il limite al di sotto del quale il soggetto passivo IVA può rimandare il versamento del tributo al mese/trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.


N8 TERMINI DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE DA PARTE DEL CONDOMINIO SOSTITUTO D’IMPOSTA

A decorrere dal 2024, vengono anticipati dal 30 al 16 giugno e dal 20 al 16 dicembre i termini entro cui il condominio deve versare la ritenuta del 4% operata in qualità di sostituto d’imposta. 


N9 PACE FISCALE

Viene sospeso l’invio di comunicazioni e avvisi relativi ai controlli automatizzati nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno.


N10 REGIME PREMIALE ISA

Viene previsto il potenziamento del regime premiale ISA per i soggetti che ottengono un punteggio di affidabilità pari al-meno a 8. In particolare, è stato stabilito:


– L’incremento da 50 a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per utilizzare in compensazione il credito IVA;

– L’incremento da 30 a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale il contribuente può chiedere a rimborso l’IVA senza apposizione del visto di conformità o prestazione di una garanzia;

– L’incremento da 20 a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per utilizzare in compensazione i crediti IRES/IRPEF ed IRAP.


N11 COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE RITENUTE OPERATE

Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta, viene prevista la possibilità, in via speri-mentale, di comunicare direttamente all’Agenzia attraverso apposita piattaforma web i dati delle ritenute e delle trattenute di lavoro dipendente e autonomo operate, senza che vi sia la necessità di indicare i dati già comunicati nel 770.


N12 “ESTENSIONE” DEL 730 PRECOMPILATO

A decorrere dal 2024 l’Agenzia delle entrate renderà disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, il modello precompilato anche alle persone fisiche che detengono redditi diversi da quelli da lavoro dipendente e pensione.


N13 ELIMINAZIONE DELLA CU PER I SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO O IN RE-GIME DI VANTAGGIO

A decorrere dal 2024, viene previsto l’esonero dal rilascio della certificazione unica da parte dei sostituti d’imposta nei con-fronti dei contribuenti in regime forfettario o che adottano il regime di vantaggio per l’imprenditoria minorile.


N14 REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

Vengono introdotte misure volte a potenziare l’istituto dell’adempimento collaborativo per agevolare ulteriormente i rappor-ti tra fisco e contribuente.


Innanzitutto, viene prevista l’apertura del regime alle società appartenenti ad un gruppo di imprese a condizione che alme-no un soggetto del gruppo possegga i requisiti di ammissibilità richiesti e che il gruppo abbia adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

In secondo luogo, viene introdotto un miglioramento degli effetti premiali derivanti dall’adesione al regime prevedendo, al ricorrere di specifici presupposti:


– L’esclusione o riduzione delle sanzioni amministrative tributarie;

– L’esclusione della punibilità in caso di dichiarazione infedele;

– La riduzione dei termini di decadenza dell’attività di accertamento.


N15 SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ ESTERE CONTROL-LATE

A decorrere dall’entrata in vigore del decreto, la disciplina delle società estere controllate di cui all’art. 167 del Tuir troverà applicazione qualora tali società siano soggettate a tassazione effettiva inferiore al 15% nel Paese di residenza (e non più ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati assoggettati in Italia).


In alternativa, le società estere controllate avranno la facoltà di corrispondere un’imposta sostitutiva del 15% dell’utile con-tabile netto dell’esercizio, senza tenere conto delle imposte che hanno concorso a determinarne il valore.


N16 NOVITÀ IN MATERIA DI RESIDENZA FISCALE

Vengono apportate delle novità all’art. 2 e 73 del TUIR in tema di residenza fiscale:

– Persone fisiche: si considerano residenti se, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno domicilio o residenza nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti.

Domicilio: “luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”.

Prevalgono quindi gli interessi di carattere personale e familiare rispetto a quelli di carattere patrimoniale.

– Società: si considerano residenti se, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale.


N17 NUOVO REGIME AGEVOLATIVO A FAVORE DEI LAVORATORI IMPATRIATI

A decorrere dal periodo d’imposta 2024, per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia nel medesimo anno, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché quelli da lavoro autonomo ivi prodotti concorrono alla formazione del reddito complessivo nel limite del 50% del loro ammontare, entro il limite di euro 600.000 annui.


Tale disposizione trova applicazione per il periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e per i quattro successivi.

Requisiti:

a) I lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimen-to e vi devono risiedere fiscalmente per almeno quattro anni;


b) Se il lavoratore presta la sua attività lavorativa in Italia in favore dello stesso soggetto presso il quale era impiegato all’estero o di un soggetto appartenente allo stesso gruppo, il requisito della permanenza all’estero è di:

– Sei periodi d’imposta se il lavoratore non era stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso sog-getto o di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

– Sette periodi d’imposta se il lavoratore, prima del trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso datore oppure di un soggetto appartenente allo stesso gruppo.


c) L’attività lavorativa dev’essere svolta per la maggior parte del periodo d’imposta in Italia;


d) Il lavoratore deve possedere i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione richiesti dalla normativa vigente;


N18 TRASFERIMENTO IN ITALIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Viene previsto che, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, i redditi derivanti da attività d’impresa e arti o professioni eser-citati in forma associata, svolti precedentemente in un Paese extra UE e trasferiti in Italia, non concorrono a formare il red-dito imponibile ai fini delle imposte dirette (e il valore della produzione a fini Irap) per il 50% del relativo ammontare.


Tale disposizione trova applicazione per il periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e per i quattro successivi.

L’agevolazione decade se nei 5 periodi d’imposta successivi, o 10 per le grandi imprese, il beneficiario trasferisce fuori dal territorio dello Stato, anche parzialmente, le attività oggetto del precedente trasferimento.


N19 TASSAZIONE DEI GRUPPI MULTINAZIONALI

Al fine di garantire un livello impositivo minimo in capo ai gruppi multinazionali o nazionali di imprese, vengono istituite le seguenti imposte:


– Imposta minima integrativa: è dovuta da controllanti localizzate in Italia in relazione alle imprese, facenti parte del gruppo, soggette a imposizione inferiore al 15% e localizzate in un altro Paese;

– Imposta minima suppletiva: è dovuta dalle imprese facenti parte di un gruppo e localizzate in Italia, in relazio-ne alle imprese del gruppo localizzate in Paesi a bassa imposizione quando non è stata applicata, in tutto o in parte, l’imposta minima integrativa equivalente in tali Paesi. Se la capogruppo è localizzata in un Paese che non applica l’imposta minima integrativa oppure è esclusa, tutte le imprese localizzate in Italia sono responsa-bili in solido per il pagamento, a titolo di imposta minima suppletiva, di un importo pari all’imposizione integra-tiva attribuita per l’esercizio in corso allo Stato italiano;

– Imposta minima nazionale: è dovute dalle imprese facenti parte di un gruppo e localizzate in Italia qualora in un esercizio l’aliquota di imposizione effettiva sia inferiore all’aliquota minima di imposta. 


Condizione per l’applicazione è l’appartenenza dell’impresa localizzata in Italia ad un gruppo (multinazionale o nazionale) con ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di euro risultanti dal bilancio consolidato della controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato.


N20 ELIMINAZIONE DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Viene prevista l’abrogazione della mediazione per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro.


N21 NOTIFICA DI ATTI E CARTELLE AL DOMICILIO FISCALE

Ai fini della notifica di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni l’invio a imprese e professionisti potrà essere effettuate tramite l’indirizzo Pec eletto come domicilio digitale.


N22 TASSO DI INTERESSE LEGALE

A decorrere dall’01/01/2024 viene modificato il saggio di interesse legale che viene ridotto dal 5% al 2,5%.


N23 PROROGA DELL’IVA RIDOTTA SUI PELLET

Viene prorogata anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024 l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% sui pellet in luogo di quella ordinaria.


Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario.

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