Principali novità

Legge di bilancio 2024.

N1  MUTUI PER LA PRIMA CASA

Vengono prorogati al 31/12/2024 i termini per accedere al fondo prima casa a favore di giovani coppie, nu-clei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché giovani di età inferiore a 36 anni, i quali hanno consegui-to un ISEE non superiore ad euro 40.000.


N2  CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL I TRIMESTRE 2024 AI TITOLARI DI BONUS SOCIALE ELETTRICO

Viene riconosciuto anche per il I trimestre 2024 il contributo straordinario ai titolari del bonus sociale elet-trico.


Per l’ottenimento del bonus dovrà essere presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione che l’ISEE sia entro la soglia di accesso (9.530 euro o 20.000 euro con almeno 4 figli a carico).


N3  ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Viene confermata la misura agevolativa applicata per il secondo semestre 2023 e quindi, per i rapporti di lavoro dipendente ad esclusione di quelli domestici, viene prevista anche per l’anno 2024 una riduzione della quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore per l’invalidità, vecchiaia e i superstiti pari al:


– 6% se la retribuzione imponibile mensile parametrata su 13 mensilità è inferiore a euro 2.692;


– 7% se la retribuzione imponibile mensile parametrata su 13 mensilità è inferiore a euro 1.923.


N4  DETASSAZIONE DELLE SOMME EROGATE A LAVORATORI DIPENDENTI

Per il periodo d’imposta 2024, viene prevista la detassazione, entro il valore limite complessivo di euro 1.000, delle somme erogate dal datore a favore di lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domesti-che, dell’energia, dell’affitto e delle spese per il mutuo relativo alla prima casa. 


N5  DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

L’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati nel 2024 viene ridotta dal 10% al 5%. Tale riduzione si applica ai titolari di reddito da lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione, ad euro 80.000.


N6  RIDUZIONE DEL CANONE RAI

È prevista la riduzione del Canone RAI che nel 2024 passerà da euro 90 ad euro 70.


N7  DETASSAZIONE DEL LAVORO NOTTURNO E FESTIVO PER I DIPENDENTI DI STRUTTURE TURISTICO-ALBERGHIERE

Viene previsto, per il periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024 un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e/o lavoro straordinario ai lavoratori del settore pri-vato di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.


Condizione per il riconoscimento del trattamento è la titolarità di un reddito da lavoro dipendente non su-periore ad euro 40.000 nel 2023.


Il trattamento integrativo viene riconosciuto dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore, il quale deve attestare per iscritto l’importo dei redditi da lavoro dipendente conseguiti nel 2023.


N8  MISURE IN MATERIA FISCALE 

Per le novità in materia fiscale si rimanda ad apposita circolare.


N9  RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI TERRENI E PARTECIPAZIONI NEGOZIATE E NON NEGOZIATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI

Viene prevista anche per il 2024 la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni ne-goziate e non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni sia edificabili che a destinazione agricola posseduti all’01/01 del medesimo anno, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva sui valori così ri-determinati.


Requisito soggettivo: i terrenti/partecipazioni devono essere posseduti, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali o enti non commerciali.


L’imposta sostitutiva si riconferma nella misura del 16% e, in caso di rateizzazione triennale, la prima rata dovrà essere versata entro il 30/06/2024.


N10  MODIFICHE ALLA DISCIPLINA FISCALE SULLE LOCAZIONI BREVI 

L’aliquota dell’imposta sostitutiva della cedolare secca per gli affitti brevi (30 gg) passa dal 21% al 26% in caso di destinazione a locazione di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta.


L’aliquota maggiorata troverà applicazione solamente sugli immobili affittati successivi al primo e sarà facoltà del contribuente scegliere su quale degli immobili locati applicare il 21%, mentre ai rimanenti sarà applicato il 26%.


N11  DISCIPLINA DELLE PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI BENI IMMOBILI SUI QUALI SI È FRUITO 

DEL SUPERBONUS


Viene prevista la tassazione in capo alla persona fisica della plusvalenza generata mediante cessione a titolo oneroso di un immobile per il quale siano stati eseguiti gli interventi agevolati di cui all’art. 119 del Dl. 34/2020 (Superbonus) nel caso in cui i lavori si siano conclusi da non più di dieci anni dall’atto della cessione.


Sono esclusi gli immobili:

– Acquisiti per successione;

– Adibiti ad abitazione principale del cedente e/o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione.


La disposizione trova applicazione per le cessioni poste in essere dall’01/01/2024.


N12  IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SULLE CESSIONI DI BENI PER I SOGGETTI DOMICILIATI E RESIDENTI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA

Viene prevista la riduzione da euro 154,94 ad euro 70 (importi IVA inclusa) del limite entro cui un soggetto residente extra UE può acquistare beni in Italia per l’uso personale senza applicazione dell’IVA, ovvero con diritto a chiederla a rimborso.


N13  ADEGUAMENTO DELLE ESISTENZE INIZIALI DEI BENI DI CUI ALL’ ART.92 DEL TUIR 

Viene riproposta la c.d. “rottamazione del magazzino” per permettere alle imprese di adeguare i valori contabili delle esistenze iniziali all’effettiva quantità fisica delle stesse attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva e dell’IVA.


Le modalità operative sono due:

1) Eliminazione di esistenze iniziali;

2) Iscrizione di esistenze iniziali. 


Sia l’IVA che l’imposta sostitutiva dovranno essere versate in due rate di pari importo alle scadenze previ-ste per il pagamento del saldo d’imposta 2023 e del II acconto per il 2024.


N14  MODIFICHE ALLA DISCIPLINA FISCALE SULLE LOCAZIONI BREVI 

Viene previsto l’obbligo per le imprese aventi sede legale in Italia e per le stabili organizzazioni in Italia di imprese aventi sede all’estero di stipulare, entro il 31/12/2024, assicurazioni a copertura dei danni su fabbri-cati, terreni, impianti e macchinari derivanti da eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni).


N15  MODIFICHE ALLE ALIQUOTE DELL’IVIE E DELL’IVAFE E DELLA RITENUTA SUI BONIFICI PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO 

Viene previsto un incremento delle aliquote dell’IVIE (Imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero) e dell’IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero), che passano rispettivamente dal 0,76% al 1,06% e dal 2 per mille al 4 per mille annuo a decorrere dal 2024.


Viene inoltre disposto, a decorrere dall’01/03/2024, l’aumento dall’8% all’11% della ritenuta che le banche e le poste devono operare sui bonifici parlanti relativi alle spese per le quali si beneficia delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o risparmio energetico.


N16  INCREMENTO BONUS ASILI NIDO 

Viene elevato ad euro 2.100 il bonus per pagare le rette degli asili nido, sia pubblici che privati, a favore dei nati a decorrere dal 01/01/2024 per i nuclei famigliari con un ISEE non superiore ad euro 40.000 e nei quali sia già presente almeno un figlio con età inferiore a dieci anni.


N17  DECONTRIBUZIONE PER LE LAVORATRICI CON FIGLI

Per i periodi di paga dal 01/01/2024 al 31/12/2026 è previsto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici con almeno tre o più figli.


Tale esonero viene riconosciuto fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo e nel limite di 3.000 euro annui, riparametrati su base mensile (250/mese).


N18  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI FRONTALIERI: CONTRIBUTO AL SSN

A decorrere dal 2024 viene previsto l’obbligo per i lavoratori frontalieri residenti in Svizzera ed i familiari a loro carico che utilizzano il Servizio sanitario nazionale di versare alla regione di residenza una quota di compartecipazione.


La quota da versare verrà definita annualmente dalle Regioni e sarà compresa da un minimo del 3% ad un massimo del 6% da applicarsi al salario netto percepito in Svizzera.


Per quanto riguarda gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, per l’iscrizione al SSN viene previsto un contributo annuale minimo pari ad euro 2.000.


Infine, viene previsto che:

– Per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e titolari di permesso di soggiorno per motivi di stu-dio, il contributo annuo non sia in ogni caso inferiore ad euro 700;

– Per gli stranieri regolarmente soggiornanti e collocati alla pari, il contributo annuo non sia in ogni caso inferiore ad euro 1.200.


Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario.

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