Cripto-attività

Trattamento fiscale delle cripto-attività

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È stata introdotta la nuova lettera c-sexies al Co. 1 dell’art. 67 del TUIR, facendo così rientrare le plusvalenze realizzate mediante rimborso, permuta, detenzione o cessione a titolo oneroso di cripto-attività fra i redditi diversi di natura finanziaria con conseguente applicazione dell’imposta sostitutiva al 26% di cui all’art. 5 Co. 2 del D.Lgs. n. 461/97. 

 

Tuttavia:

– Tali redditi non sono tassati se sono complessivamente inferiori a 2.000 euro nel periodo d’imposta;

– Non sono fiscalmente rilevanti le permute tra cripto-attività aventi le stesse caratteristiche e funzioni.

 

Inoltre, a partire dall’1.1.2023 anche le cripto-attività sono soggette all’imposta di bollo o, alternativamente, ad un’imposta che riprende la normativa IVAFE (se detenute presso intermediari non residenti o se archiviate su pc, chiavette o smartphone), entrambe nella misura del 2 per mille.

Matteo Marchesini

Informazioni

Matteo Marchesini – Consulente

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