Redditi diversi

Cessione di cubatura

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Recependo l’orientamento della corte di Cassazione l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione di cubatura va considerata un atto traslativo di un diritto non reale e quindi fiscalmente va trattato come una prestazione di servizi. Nel caso in cui la cessione va assoggettata a IVA l’aliquota applicabile è quella ordinaria (22%).

 

Non trattandosi di cessione di diritto reale l’utile ricavato dalla cessione non configura come plusvalenza ma come reddito diverso e non è applicabile l’esenzione da tassazione decorso il periodo di speculazione (5 anni)

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