Principali novità Legge di bilancio 2025

N1   Scaglioni IRPEF

N2   Modifica alle detrazioni da lavoro dipendente

N3   Trattamento integrativo lavoratori dipendenti

N4   Ulteriori novità per i titolari di redditi da lavoro dipendente

N5   Riordino delle detrazioni

N6   Detrazioni per familiari a carico

N7   Detrazione spese istruzione figli

N8   Modifica alle detrazioni fiscali per bonus edilizi

N9   Superbonus 2025

N10  Bonus elettrodomestici

N11   Bonus nuove nascite 

N12   Buono per le rette per la frequenza di asili nido 

N13   Bonus mobili 2025 

N14   Incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit

N15   Imposta di registro cambio prima casa

N16   Agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi 

N17   Imposta sostitutiva sulle mance del settore alberghiero e della ristorazione 

N18   Imposta sostitutiva sui premi di risultato

N19   Regime forfetario

N20  Tassazione plusvalenze cripto-valute

N21   Determinazione della plusvalenza da cripto-valute

N22   Fondo garanzia muti prima casa

N23   Novità in tema di lavoro autonomo

N24   Riduzione contributiva nuovi artigiani e commercianti

N25   Rivalutazione di terreni e partecipazoni

N26   Assegnazione agevolata beni ai soci, trasformazione in società semplici ed estromissione agevolata

N27    Reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merce

N28   Tracciabilità delle spese di trasferta e rappresentanza

N29   Modalità di calcolo del fringe benefit auto aziendali

N30   Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati

N31    Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

N32   Modifiche al credito d’imposta transizione 5.0

N33   Modifiche al credito d’imposta 4.0

N34   Credito d’imposta per la quotazione delle PMI

N35   “Mini IRES”

N36   Disciplina IVA per i distacchi del personale

N37   Avvisi bonari

N38   Esenzione dall’imposta ipotecaria nel sistema tavolare

N39   CIN nelle dichiarazioni fiscali e nelle C.U

N40   Riduzione delle accise sulla birra

N41    Decreto Milleproroghe

 

 

N1 SCAGLIONI IRPEF

Viene confermata a regime la riduzione da quattro a tre scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Come per il 2024, a decorrere dall’01/01/2025 le aliquote ordinarie sono le seguenti:

• aliquota del 23% per i redditi fino a 28.000 euro;

• aliquota del 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

• aliquota del 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

 

N2 MODIFICA ALLE DETRAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE

Per i lavoratori titolari di un reddito non superiore ad euro 15.000, la detrazione passa da euro 1.880 ad euro 1.955.

 

N3 TRATTAMENTO INTEGRATIVO LAVORATORI DIPENDENTI

Il trattamento integrativo (ex bonus Renzi) è un credito riconosciuto direttamente in busta paga a favore dei soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, purché non superino la soglia di euro 28.000 nell’anno. Rispetto al previgente bonus, l’ammontare del credito è ora confermato in euro 1.200 annui (pari a 100 euro mensili):

– per i soggetti con un reddito non superiore ad euro 15.000 il trattamento è riconosciuto interamente nella misura di euro 1.200 annui;

– per i soggetti con un reddito compreso tra 15.000 e 28.000 euro, l’importo del trattamento diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento della soglia massima di 28.000 euro.

Ulteriore condizione per beneficiare del trattamento integrativo è che l’imposta lorda risulti superiore all’importo della detrazione da lavoro dipendente spettante (N2), ridotta di 75 euro (da rapportare al periodo di lavoro nell’anno).

 

N4 ULTERIORI NOVITA’ PER I TITOLARI DI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Reddito complessivo inferiore a 20.000 euro

Si prevede il riconoscimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente (ad eccezione dei percettori di redditi da pensione) che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

• 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;

• 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;

• 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Per determinare la percentuale da applicare, il reddito va rapportato all’intero anno.

Reddito complessivo compreso tra 20.000 e 40.000 euro

È riconosciuta una ulteriore detrazione dall’Irpef lorda, in cifra fissa di euro 1.000 (da rapportare al periodo di lavoro) per i soggetti con un reddito complessivo non superiore a euro 32.000. Per i soggetti con un reddito compreso tra 32.000 e 40.000 euro, viene ugualmente riconosciuta la detrazione, ma l’importo della stessa diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento della soglia massima di euro 40.000.

Le somme sono riconosciute in via automatica dai sostituti d’imposta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, verificandone la spettanza in sede di conguaglio.

Nella determinazione del reddito complessivo vanno tenuti in considerazione alcuni redditi esenti sulla base di disposizioni speciali (ad esempio quelle per i rimpatriati), ma al netto del reddito dell’abitazione principale e delle pertinenze.

 

N5 RIORDINO DELLE DETRAZIONI

È previsto che i soggetti con un reddito superiore ad euro 75.000 possano detrarre dall’Irpef lorda oneri e spese, salvo le eccezioni sotto riportate, per un ammontare complessivo non superiore ad un limite che varia in base al reddito complessivo e dalla presenza o meno di figli fiscalmente a carico.

Reddito complessivo

Numero figli fiscalmente a
carico

Importo massimo detraibile

Oltre 75.000 euro

Fino a 100.000 euro

0

14.000 x 0,50

7.000 euro

1

14.000 x 0,70

9.800 euro

2

14.000 x 0,85

11.900 euro

3 o più / disabile

14.000 x 1

14.000 euro

 

Oltre 100.000 euro

0

8.000 x 0,50

4.000 euro

1

8.000 x 0,70

5.600 euro

2

8.000 x 0,85

6.800 euro

3 o più / disabile

8.000 x 1

8.000 euro

Vanno escluse da questo limite:

– Le spese sanitarie;

– Le somme investite in start-up e PMI innovative;

– Gli interessi passivi su mutui per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale con contratti stipulati entro il 31/12/2024;

– I premi per assicurazioni detraibili stipulate entro il 31/12/2024;

– Le spese per le quali la detrazione è fruita in più anni (ad esempio le spese per interventi di ristrutturazione edilizia) sostenute fino al 31/12/2024.

 

N6 DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Viene previsto che la detrazione di 950 euro per i figli a carico viene riconosciuta unicamente per quelli di età compresa tra i 21 e i 30 anni, compresi quelli nati fuori dal matrimonio, quelli adottivi o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto, tranne per i figli con disabilità accertate per i quali non è invece previsto un limite massimo d’età.

Le detrazioni non spettano invece più ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato Ue/aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché in relazione ai familiari residenti all’estero.

 

N7 DETRAZIONE SPESE ISTRUZIONE FIGLI

Viene previsto un ammontare fisso massimo di 1.000 euro detraibile per le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione per alunno o studente.

 

N8 MODIFICA ALLE DETRAZIONI FISCALI PER BONUS EDILIZI

Viene modificato l’art. 16-bis co. 1:

– Per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio dall’01/01/2025 al 31/12/2033 viene ridotta dal 36% al 30% l’aliquota di detrazione a regime;

Si segnala, tuttavia, che per gli interventi edilizi, per quelli di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico è stato previsto un regime transitorio per gli anni 2025, 2026 e 2027 che si sostanzia nelle seguenti aliquote di detrazione:

Interventi di
ristrutturazione edilizia

Momento di
sostenimento spese

Aliquota

Limite massimo di
spesa

Dall’01/01/2025 al
31/12/2033

30%

48.000 euro

2025 (deroga)

50% per
l’abitazione principale

36% per gli altri
immobili

96.000 euro

2026 e 2027
(deroga)

36% per
l’abitazione principale

30% per gli altri
immobili

96.000 euro

 

Ecobonus e
Sismabonus

Momento di
sostenimento spese

Aliquota

Limite massimo di
spesa

Dall’01/01/2025 al
31/12/2033

/

I limiti di spesa
sono rimasti invariati e dipendono dal tipo di intervento effettuato

2025

50% per
l’abitazione principale

36% per gli altri
immobili

2026 e 2027

36% per
l’abitazione principale

30% per gli altri
immobili

Unica esclusione: per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione è ancora possibile fruire della detrazione del 50% anche per le spese sostenute dall’01/01/2025.

Viene tuttavia eliminata la possibilità di fruire di incentivi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie alimentate a gas.

Il bonus barriere architettoniche al 75% rimane inoltre in vigore per le spese sostenute fino al 31/12/2025, da ripartire in 10 quote annuali.

Si segnala infine che trova applicazione anche per i bonus edilizi la nuova disciplina limitativa del nuovo art. 16-ter del TUIR (si veda punto N5) che riguarda le persone fisiche con reddito superiore a euro 75.000.

 

N9 SUPERBONUS 2025

Per le spese sostenute a decorrere dall’01/01/2025 può ancora trovare applicazione il Superbonus con aliquota al 65%, ma soltanto se alla data del 15/10/2024:

– Risulti presentata la Cilas per gli interventi diversi da quelli effettuati da condomini;

– Risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato i lavori nel caso di condomini;

– Sia stata presentata istanza per il riconoscimento del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e ricostruzione di immobili.

Quest’ultimo requisito non si applica a quei regimi speciali che mantengono l’aliquota al 110% anche per le spese sostenute nel 2025 (ad esempio il superbonus eventi sismici).

 

N10 BONUS ELETTRODOMESTICI

Viene concesso un contributo ai consumatori finali per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (B o superiore) prodotti in Europa, a condizione che il vecchio apparecchio venga smaltito correttamente.

Il contributo:

– è pari al 30% del costo dell’elettrodomestico;

– fino a un massimo di 100 euro a famiglia o 200 con un ISEE inferiore a 25.000 euro annui;

– è fruibile per l’acquisto di un solo elettrodomestico.

 

N11 BONUS NUOVE NASCITE

Per ogni figlio nato o adottato dal 01/01/2025 viene riconosciuto, dall’INPS su domanda, un importo una tantum di euro 1.000 esente da tassazione. Tale importo viene erogato nel mese successivo a quello di nascita o adozione.

Esso viene riconosciuto ai cittadini italiani o Ue/extra UE con diritto di soggiorno e residenti in Italia a condizione che il reddito del nucleo familiare del genitore richiedente abbia un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui (al netto dell’assegno unico).

 

N12 BUONO PER LE RETTE PER LA FREQUENZA DI ASILI NIDO

Viene eliminata la disposizione che prevedeva, quale requisito per richiedere il bonus, la presenza di un altro figlio di età inferiore a dieci anni all’interno del nucleo familiare.

A decorrere dal 2025 il contributo risulta pertanto accessibile a tutti i genitori di bambini di età inferiore a 36 mesi (anche adottati) e l’importo varia in base all’ISEE del nucleo familiare, per il cui calcolo non dev’essere tenuto in considerazione l’importo dell’assegno unico universale.

In definitiva, per i figli nati dall’01/01/2024 valgono i seguenti importi:

– ISEE fino a 40.000 euro: 3.600 euro;

– ISEE oltre 40mila euro o assente: 1.500 euro.

Il bonus viene corrisposto in dieci rate e la domanda deve essere presentata direttamente online, ovvero tramite i patronati. Sarà inoltre necessario produrre i documenti di spesa che giustifichino l’erogazione del bonus. Per il 2024, ciò andrà effettuato entro e non oltre il 31/07/2025 tramite l’apposito servizio online disponibile sul sito dell’INPS “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”.

 

N13 BONUS MOBILI 2025

Ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia viene riconosciuta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda pari al 50% dei costi sostenuti per l’acquisto di:

– Mobili;

– Grandi elettrodomestici di classe non inferiore:

+ alla classe A per i forni,

+ alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie,

+ alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica,

finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per le spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2024.

 

N14 INCREMENTO DELLA SOGLIA DI NON IMPONIBILITA’ DEI FRINGE BENEFIT

Viene confermato l’incremento temporaneo per gli anni dal 2025 al 2027 della soglia di non imponibilità dei fringe benefit (solo per le erogazioni in natura) da euro 258,23 ad euro 1.000, o 2.000 per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.

Entro i medesimi limiti non concorrono a formare il reddito anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, energia elettrica, gas, delle spese per la locazione dell’abitazione principale e per gli interessi sul mutuo relativo sempre alla prima casa.

Per fruire dell’agevolazione maggiorata per figli a carico, il lavoratore deve presentare al datore un’autodichiarazione ivi indicandovi i dati anagrafici dei figli.

 

N15 IMPOSTA DI REGISTRO CAMBIO PRIMA CASA

Viene esteso da uno a due anni il termine per la vendita della ex prima casa situata nello stesso comune della nuova abitazione, al fine di non perdere l’agevolazione per l’applicazione dell’aliquota ridotta (2%) all’acquisto della nuova prima casa.

 

N16 AGEVOLAZIONI FISCALI LAVORO NOTTURNO E STRAORDINARI NEI GIORNI FESTIVI

Viene previsto a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo (compresi gli stabilimenti termali), un trattamento integrativo esente da tassazione pari al 15% delle retribuzioni lorde ricevute in relazione al lavoro notturno e agli straordinari nei giorni festivi nei primi nove mesi del 2025.

Tale disposizione si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel p.i. 2024.

Esso viene riconosciuto, su richiesta del lavoratore, direttamente dal sostituto d’imposta (datore di lavoro) il quale avrà la facoltà di utilizzare in compensazione il credito maturato.

 

N17 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE MANCE DEL SETTORE ALBERGHIERO E DELLA RISTORAZIONE

Viene modificata la disciplina relativa all’imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande. In particolare:

– viene incrementata dal 25% al 30% del reddito percepito la franchigia entro il quale poter applicare l’imposta sostitutiva;

– viene incrementato da 50.000 a 75.000 euro il limite di reddito da rispettare per accedere alla detassazione.

L’imposta sostitutiva dev’essere applicata ordinariamente dal sostituto d’imposta a meno che non risulti più conveniente la tassazione ordinaria, comunicandolo in tal caso al lavoratore e salvo rinuncia scritta di quest’ultimo.

 

N18 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI RISULTATO

Viene confermata la riduzione dal 10% al 5% entro il limite imponibile massimo di euro 3.000 lordi, per il triennio 2025-2027, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui premi di risultato conseguiti dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno prodotto, nell’anno precedente, un reddito da lavoro dipendente non superiore a euro 80.000.

 

N19 REGIME FORFETARIO

Il tetto massimo per la permanenza nel regime rimane fissato a 85.000 euro, ma per l’anno 2025 il regime forfettario sarà consentito a chi ha redditi da lavoro o da pensione fino a 35.000 euro (il previgente era di 30.000).

 

N20 TASSAZIONE PLUSVALENZE CRIPTO-VALUTE

Viene prorogato al 2026 l’innalzamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze generate dalla compravendita di cripto-valute (dal 26% al 33%).

Nel 2025 l’aliquota rimane quindi al 26%, tuttavia viene eliminata la soglia di esenzione di 2.000 euro.

 

N21 DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA DA CRIPTO-VALUTE

Per la determinazione della plus/minusvalenza per cripto-valute possedute all’01/01/2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore “normale” (di mercato) a tale data. Tale valore viene assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 18%.

L’imposta sostitutiva può essere versata in tre rate annuali di pari importo a partire dal 30/11/2025. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%.

 

N22 FONDO GARANZIA MUTI PRIMA CASA

Vengono prorogati al 31/12/2027 i termini per accedere al fondo prima casa a favore di giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché giovani di età inferiore a 36 anni, i quali hanno conseguito un ISEE non superiore a euro 40.000.

 

N23 NOVITA’ IN TEMA DI LAVORO AUTONOMO

Di seguito sono riepilogate le principali novità:

– viene estesa la facoltà di applicare il regime di tassazione separata ad alcune plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società semplici ed enti. Ulteriore opzione è applicabile anche ai corrispettivi percepiti per la cessione della clientela o di elementi immateriali, a condizione che il corrispettivo sia incassato, anche in più rate, nel medesimo p.i.;

– viene introdotto il principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. A fronte di tale principio, sono state individuate una serie di voci che non concorreranno alla formazione del reddito:

+ contributi previdenziali e assistenziali;

+ rimborsi delle spese sostenute dal lavoratore autonomo per l’esecuzione dell’incarico e addebitate analiticamente al committente;

+ riaddebiti ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune di immobili utilizzati per l’esercizio dell’’attività.

Si segnala che a fronte della non imponibilità delle spese rimborsate analiticamente dal committente, a decorrere dall’01/01/2025 è stata prevista l’indeducibilità delle relative spese sostenute dal lavoratore autonomo. Tali spese divengono deducibili nel limite di euro 2.500 se non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione.

– viene confermato il principio di cassa quale criterio generale di imputazione del reddito. La novità riguarda i compensi corrisposti a cavallo dell’anno nuovo da clienti o committenti che rivestono anche la qualifica di sostituto d’imposta. In tal caso, infatti, tali redditi saranno imponibili nel p.i. in cui sussiste l’obbligo di applicazione della ritenuta, anche se percepiti nel p.i. successivo;

– viene introdotta un’apposita disciplina per la deducibilità delle spese relative ad alcuni beni (mobili e immobili, minusvalenze, canoni di locazione finanziaria);

– viene introdotto il principio di neutralità fiscale delle aggregazioni professionali alle operazioni straordinarie, agli apporti in associazioni o società semplici, ai conferimenti in società per l’esercizio di attività professionali ed ai trasferimenti per causa morte o per atto gratuito;

– Viene previsto un periodo di ammortamento dei costi di acquisizione della clientela e di altri elementi immateriali non superiore a cinque anni;

– Viene previsto un regime di esclusione IVA per le operazioni straordinarie.

 

N24 RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NUOVI ARTIGIANI E COMMERCIANTI 

Viene prevista la facoltà, per i lavoratori e collaboratori familiari che nel 2025 si iscrivono alla gestione per la prima volta e che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario, di chiedere una riduzione contributiva del 50%. Tale agevolazione dev’essere richiesta mediante apposita comunicazione da trasmettere all’INPS. L’opzione è valida continuativamente per tre anni, senza possibilità di interruzione, ed è alternativa ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni dell’aliquota.

Nel caso in cui, in forza della presente agevolazione, dovessero essere versati complessivamente contributi per un ammontare inferiore rispetto a quelli calcolati sul minimale di reddito, i mesi di accreditamento contributivo dovranno essere proporzionalmente ridotti.

Tale agevolazione è concessa in regime De Minimis.

 

N25 RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

Viene messa a regime la possibilità a favore delle persone fisiche non esercenti attività d’impresa, società semplici e dei soggetti non residenti, entro il 30/11 di ciascun anno, di procedere alla rideterminazione del costo fiscale di terreni (agricoli o edificabili) e partecipazioni posseduti all’01/01 del medesimo anno di riferimento.

A tal fine, per determinare la base imponibile da assoggettare a imposta sostitutiva (18%), in luogo del costo o del valore di acquisto:

– Per le partecipazioni quotate si può utilizzare il valore normale all’01/01;

– Per le partecipazioni non quotate l’imposta si applica sul corrispondente valore della frazione del patrimonio netto all’01/01, individuato tramite perizia giurata di stima;

– Per i terreni si può utilizzare il valore normale al 01/01 determinato sulla base di una perizia giurata.

L’imposta sostitutiva può essere versata in un massimo di tre rate a partire dal 30/11 dell’anno di esercizio dell’opzione.

È prevista la possibilità di rideterminare il costo di terreni partecipazioni che sono già state oggetto di rivalutazione alle precedenti scadenze. In tal caso, l’imposta sostitutiva già versata potrà essere scomputata da quella dovuta per effetto della nuova rivalutazione. Ove richiesta, sarà comunque necessaria una nuova perizia di stima riferita all’01/01 dell’anno di esercizio dell’opzione.

 

N26 ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI, TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICI ED ESTROMISSIONE AGEVOLATA

Viene rinnovata la possibilità, entro il 30/09/2025, di applicare un’imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale o catastale di assegnazione e il costo fiscalmente riconosciuto per le assegnazioni o cessioni ai soci di beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri.

Tali beni non devono essere utilizzati come beni strumentali (per destinazione) all’attività d’impresa. Inoltre, ulteriore condizione è che i soci siano già iscritti nel libro soci alla data del 30/09/2024, ovvero che vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, in forza di un titolo avente data anteriore al 01/10/2024.

L’imposta sostitutiva è pari all’8%, ovvero al 10,5% per le società considerate “non operative” in almeno due dei tre p.i. precedenti a quello in cui avviene l’assegnazione. Il 60% dell’imposta sostitutiva andrà versata entro il 30/09/2025 e la restante parte entro il 30/11/2025. Viene inoltre prevista la riduzione alla metà delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili, mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (50 euro ciascuna). L’IVA, se dovuta, dev’essere assolta nei modi ordinari, con applicazione del reverse charge ove il beneficiario della cessione/assegnazione sia un soggetto passivo. Si riconferma anche l’imposta sostitutiva al 13% sulle eventuali riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei già menzionati beni e che entro il 30/09/2025 si trasformano in società semplici. In tal caso, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote delle società trasformate dev’essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.

Nel caso di cessione, per la determinazione della base imponibile il reddito computato non può essere inferiore al minore tra il valore di cessione ed il valore normale del bene (ci deve essere base imponibile).

Infine, si segnala che le medesime disposizioni trovano applicazione anche alle estromissioni dal patrimonio dell’impresa individuale dei beni ivi indicati e posseduti al 31/10/2024, realizzate dall’01/01/2025 al 31/05/2025. L’Imposta sostitutiva dovrà essere versata in due rate entro il 30/11/2025 (60%) ed entro il 30/06/2026 (40%).

 

N27 REVERSE CHARGE NEI CONTRATTI DI APPALTO PER LA MOVIMENTAZIONE DI MERCE

La nuova lettera aquinquies dell’art. 17 D.p.r. 633/72 prevede l’assoggettabilità al meccanismo del reverse charge delle prestazioni di servizi rese tramite utilizzo prevalente di manodopera e dei beni di proprietà del committente, effettuate tramite appalto, subappalto, affidamento a consorzi… rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. Non si applica per le prestazioni rese nei confronti di soggetti di cui all’art. 17-ter Dpr 633/72 (pubbliche amministrazioni).

L’efficacia di questa disposizione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio dell’UE, nel frattempo è possibile comunque optare per l’assolvimento dell’IVA da parte del committente.

L’opzione ha durata di tre anni e dev’essere comunicata all’Ade mediante apposito modello ancora da approvarsi.


N28 TRACCIABILITA’ DELLE SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 trovano applicazione nuovi requisiti per la deducibilità, dal reddito d’impresa e dall’Irap, delle spese di rappresentanza (compresi gli omaggi), delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici per spese di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o NCC, dei dipendenti e lavoratori autonomi.

In particolare, affinché tali oneri e rimborsi siano deducibili in capo all’impresa ed esenti in capo al dipendente o lavoratore autonomo, è necessario che il pagamento avvenga unicamente con mezzi tracciabili.

 

N29 MODALITA’ DI CALCOLO DEL FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI

Per gli autoveicoli, le motociclette e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit è calcolato applicando, sul costo chilometrico rinvenibile nelle tabelle ACI in corrispondenza di una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, una percentuale che dipende dal tipo di veicolo assegnato:

– 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica;

– 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in;

– 50% per i veicoli con altre alimentazioni,

ed escludendo gli importi eventualmente trattenuti dal dipendente.

In sintesi, il fringe benefit dovrà essere calcolato nel seguente modo:

Costo ACI su 15.000 Km x nuova % – importo eventualmente trattenuto

Viene quindi definitivamente abbandonato il vecchio modello in base al quale il fringe benefit doveva essere determinato applicando una percentuale diversa in relazione all’emissione di anidride carbonica del veicolo assegnato.

 

N30 ESENZIONE FISCALE PER SOMME CORRISPOSTE AI NEOASSUNTI IN RELAZIONE A FABBRICATI

Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 01/01 al 31/12 2025, titolari di un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione e che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro (a più di 100 km da quello precedente), viene prevista l’esenzione, per i primi due anni e nel limite di 5.000 euro ciascuno, delle somme che vengono corrisposte o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento del canone di locazione e delle spese di manutenzione dell’abitazione principale locata dal dipendente.

 

N31 PROROGA DELLA MAGGIORAZIONE DEL COSTO AMMESSO IN DEDUZIONE IN PRESENZA DI NUOVE ASSUNZIONI

Viene prorogata fino al 2027 la deduzione del 100 + 20% del costo delle nuove assunzioni per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni (comprese le società tra professionisti).

L’incentivo dovrà essere calcolato su base mobile, considerando l’incremento occupazionale realizzato in ciascuno dei periodi d’imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.

Qualora una società appartenga ad un gruppo “interno”, l’incremento occupazionale dovrà essere verificato a livello di gruppo (somma degli incrementi di ciascuna società che ne fa parte).

In presenza di un incremento occupazionale, il costo da assumere per il calcolo della maggiorazione è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento complessivo del costo del personale (sia determinato che indeterminato) risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all’esercizio precedente a quello agevolato.


N32 MODIFICHE AL CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0

Esso viene riconosciuto alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato in relazione a progetti di innovazione dai quali consegui una riduzione dei consumi energetici.

A decorrere dall’01/01/2025 vengono apportate una serie di modifiche, in particolare per quanto riguarda la base di calcolo del credito per certe fattispecie di acquisizione di moduli fotovoltaici.

Nella tabella che segue vengono riepilogate le nuove misure dell’agevolazione:

% di riduzione dei consumi
energetici

Investimento fino a 10
milioni di euro

Investimento oltre i 10 e
fino a 50 milioni di euro

Struttura produttiva: dal 3% al 6%

Processo produttivo: dal 5% al 10%

35%

5%

Struttura produttiva: dal 6% al 10%

Processo produttivo: dal 10% al 15%

40%

10%

Struttura produttiva: oltre il 10%

Processo produttivo: oltre il 15%

45%

15%

Viene inoltre prevista la possibilità di applicare retroattivamente le nuove aliquote per i progetti ammessi a prenotazione dall’01/01/2024 e fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, attraverso l’invio di apposita comunicazione al GSE e sulla base della disponibilità delle risorse programmate.

 

N33 MODIFICHE AL CREDITO D’IMPOSTA 4.0

Il credito d’imposta viene ancora riconosciuto per i soli investimenti in beni materiali effettuati nel 2025, nelle seguenti misure:

Importo investimento

Beni materiali nuovi “Industria 4.0” Tabella A

Fino a 2.500.000 euro

20%

Superiore a 2.500.000 euro e fino a 10.000.000 euro

10%

Superiore a 10.000.000 euro e fino a 20.000.000 euro

5%

Limite massimo annuale costi ammissibili euro 2,2 miliardi

Rimane obbligatorio disporre di una perizia asseverata di un tecnico, ma per i beni di costo non superiore a euro 300.000 è sufficiente una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante. Inoltre, dovrà essere trasmessa una comunicazione al MIMIT concernente l’ammontare delle spese sostenute ed il relativo credito d’imposta maturato.

Per quanto riguarda invece i beni immateriali:

Beni immateriali nuovi “Industria 4.0” Tabella B

Investimento 01/01/2024-31/12/2024 (o entro 30/06/2025 con acconto del
20% pagato entro il 31/12/2024)

15%

Investimento 01/01/2025-31/12/2025

NO CREDITO

Limite massimo costi ammissibili euro 1.000.000

 

N34 CREDITO D’IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE DELLE PMI

Viene prorogato al 31/12/2027 il credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute dalle PMI che effettuano la quotazione in mercati regolamentati.

 

N35 “MINI IRES”

Viene prevista una riduzione dell’Ires dal 24% al 20% per le imprese che assumo e che investono.

Tale aliquota è applicabile al reddito d’impresa conseguito nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024, a condizione che le imprese beneficiarie rispettino contemporaneamente una serie di condizioni:

– una quota non inferiore all’80% degli utili d’esercizio al 31/12/2024 dovrà essere accantonata (le società che conseguono una perdita non potranno quindi usufruirne);

– almeno il 30% degli utili così accantonati, o comunque un importo non inferiore al 24% dell’utile d’esercizio al 31/12/2023 e non inferiore ad euro 20.000, dovrà essere destinato agli investimenti:

+ in beni strumentali nuovi (anche leasing) destinati a strutture produttive ubicate in Italia (Beni Industria 4.0 e Transizione 5.0);

+ realizzati dall’01/01/2025 ed entro la scadenza di presentazione del modello redditi relativo al p.i. 2025 (30/10/2026).

– il numero di unità lavorative non dovrà essere diminuito nel 2025 rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024);

– devono essere effettuate nuove assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato che costituiscano un incremento occupazionale almeno dell’1% rispetto al p.i. in corso al 31/12/2024 (e comunque almeno uno);

– nessun ricorso alla cassa integrazione (CIG) nell’esercizio in corso al 31/12/2024 e in quello successivo.

Per come è stata formulata la norma, non sembrerebbero potervi accedere le società costituite nel 2024 (non avendo un utile 2023), così come le società costituite nel 2025 (che non hanno un utile 2024 da accant• onare). Tale questione rimane però fonte di forti dubbi per i quali sono attesi dei chiarimenti futuri.

L’agevolazione non spetta alle società in liquidazione e/o assoggettate a procedure concorsuali o che determinano il reddito in base a regimi forfettari. Si decade inoltre dall’agevolazione se, entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2024 vengono distribuiti gli utili accantonati nella riserva, ovvero se entro il quinto p.i. successivo a quello in cui l’investimento è stato realizzato si è proceduto a dismissione, cessione a terzi o a destinazione a finalità estranee dall’esercizio dell’impresa dei beni oggetto di investimento, ovvero il loro trasferimento in strutture ubicate all’estero.

L’acconto per il 2026 dev’essere determinato senza tenere conto di questa agevolazione.

L’agevolazione è infine accessibile anche:

– alle società aderenti al consolidato fiscale, in tal caso sarà la società consolidante che calcolerà il reddito agevolabile netto di gruppo;

– alle società che optano per la trasparenza fiscale, in tal caso il reddito agevolabile è attribuito proporzionalmente a ciascun socio e la parte “non utilizzata” può essere agevolata nell’esercizio successivo.

 

N36 DISCIPLINA IVA PER I DISTACCHI DEL PERSONALE

Ai prestiti / distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dall’1.1.2025 viene meno la disposizione che prevedeva la non rilevanza IVA delle operazioni in esame in caso di corresponsione da parte del distaccatario di un corrispettivo pari ai costi sostenuti dal datore di lavoro distaccante.

 

N37 AVVISI BONARI

Viene esteso da 30 a 60 giorni il termine per presentare i documenti richiesti o per agire in autotutela per avvisi bonari ricevuti a fronte di controlli automatizzati e controlli formali.

Qualora l’avviso venga trasmesso all’intermediario fiscale, il termine per la definizione è di 90 giorni dalla data di trasmissione telematica dell’invito.

Nel caso di opzione per il pagamento rateale, si avrà tempo fino a 60 giorni dalla ricezione dell’avviso per versare la prima rata, mentre si avrà tempo 90 giorni dalla comunicazione dell’importo residuo da pagare per il versamento del saldo finale dovuto.

Si segnala, inoltre, che dal 01/01/2025 tutti gli avvisi bonari emessi dall’Ade saranno consultabili dal cassetto fiscale del contribuente.

 

N38 ESENZIONE DALL’IMPOSTA IPOTECARIA NEL SISTEMA TAVOLARE

Vengono individuate delle specifiche situazioni, riguardanti zone in cui opera il sistema tavolare di pubblicità immobiliare, che sono esenti dall’imposta ipotecaria. In particolare:

– per gli atti volti alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione, già iscritti a favore di persone decedute a decorrere dall’01/01/2025;

– per le annotazioni e cancellazioni di vincoli previsti per l’edilizia abitativa agevolata della provincia autonoma di Bolzano;

– per le annotazioni e cancellazioni di vincoli previsti per immobili convenzionati o riservati ai residenti.

 

N39 CIN NELLE DICHIARAZIONI FISCALI E NELLE C.U.

Il CIN è il Codice identificativo nazionale che dev’essere attribuito a tutte le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle locazioni brevi e a tutte le strutture turisti-coricettive alberghiere ed extralberghiere.

Tale codice dovrà necessariamente essere indicato nel modello di dichiarazione dei redditi 2025/2024, nonché nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta per le locazioni brevi. Si ricorda inoltre la permanenza dell’obbligo di affissarlo in luogo visibile sull’immobile adibito a locazione/ricezione turistica. 

 

N40 RIDUZIONE DELLE ACCISE SULLA BIRRA

A decorrere dal 2025, alla birra artigianale prodotta dai piccoli birrifici indipendenti si applicano le seguenti riduzioni dell’aliquota d’accisa, a seconda della quantità prodotta:

– produzione annua non supere a 10.000 ettolitri: l’aliquota d’accisa è ridotta del 50%;

– produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ma inferiore a 30.000: l’aliquota d’accisa è ridotta del 30%;

– produzione annua superiore a 30.000 ettolitri ma inferiore a 60.000: l’aliquota d’accisa è ridotta del 20%

 

N41 DECRETO MILLEPROROGHE

1. Viene prorogato al 31/03/2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS per le cessioni/prestazioni sanitarie rese a persone fisiche;

2. Viene prorogata al 01/01/2026 la soppressione del regime di esclusione IVA per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da alcuni enti non commerciali nei confronti dei propri associati. Tali fattispecie saranno, a far corso da tale data, operazioni esenti;

3. Viene prorogata al 01/01/2026 l’estensione del regime forfetario alle OdV e APS che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro;

4. Viene prorogato al 31/03/2025 il termine per le imprese tenute all’iscrizione al Registro delle imprese per la stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni dei beni aziendali, cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali;

5. Viene prorogato al 31/12/2025 il contributo a fondo perduto per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica a favore delle strutture alberghiere, agrituristiche e delle imprese del comparto turistico (compresi gli stabilimenti termali). Tale contributo viene erogato sotto forma di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute.

Il contributo non può in ogni caso essere di importo superiore a euro 40.000, salvo alcuni casi in cui l’intervento comporti migliorie da un punto di vista della digitalizzazione, dell’inclusività femminile e giovanile.


Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario.   

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