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Locazioni immobili
Locazioni brevi codice identificativo nazionale (CIN)
© Photo: Freepik
Locazioni brevi codice identificativo nazionale (CIN)
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Il codice identificativo nazionale CIN deve essere esposto all’esterno dello stabile e deve essere indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
Tale obbligo grava anche sui soggetti che gestiscono portali telematici.
Dal 4 settembre 2024 scatta il termine di due mesi per l’entrata in vigore delle norme sul CIN.
Per ottenere il CIN dal Ministero del Turismo, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve presentare, sul portale BDSR (accessibile al link https://bdsr.ministeroturismo.gov.it), apposita istanza, corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante:
– i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;
– nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.
Sono previste sanzioni a seconda delle diverse violazioni che variano da 800 a 8.000 euro.
Informazioni
Simon Nothdurfter – Consulente
simon.nothdurfter@northsouth.it

Paghe e lavoro / Welfare aziendale

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